51. Is information in reports from political parties and/or candidates to be made public?
Italy
art. 5.1. I partiti politici assicurano la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilita' [...] art 5.2: Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformita' di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, nonche', dopo il controllo di regolarita' e conformita' di cui all'art. 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della societa' di revisione, ove prevista, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico. Delle medesime pubblicazioni e' resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano.
Source: Law n°13 21 February, "recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore", 2014
Political parties must made all information public on their websites, including financial report. These are also published on the Parliament official website, and on the Official Gazette website