Does the country provide individual online voter registration/polling assignment checks?
Italy
Answer
No
Source
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
TITOLO II
Delle liste elettorali
Art. 16
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13).
Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.
Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.
Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4.
Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4 per irreperibilit? (6).
Accanto a ciascun nominativo va apposta una annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione ? proposta.
Art. 17
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14).
Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che ? sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/L223_20_3_67.pdf
TITOLO II
Delle liste elettorali
Art. 16
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13).
Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.
Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.
Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'articolo 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4.
Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'art. 4 per irreperibilit? (6).
Accanto a ciascun nominativo va apposta una annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione ? proposta.
Art. 17
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14).
Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che ? sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.
http://servizidemografici.interno.it/sites/default/files/L223_20_3_67.pdf
Comment
http://elezionistorico.interno.it/
No electronic voter registration or polling assignment checks could be found.
In the Italian electoral law it is stated that the Municipal Electoral Commissions review the electoral register every six months.
No electronic voter registration or polling assignment checks could be found.
In the Italian electoral law it is stated that the Municipal Electoral Commissions review the electoral register every six months.