15. Is there a ban on state resources being given to or received by political parties or candidates (excluding regulated public funding)?
Italy
"Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari."
Source: Art 7, L. n. 195, 2/5/1974, (as modified by L. n. 96, 6/7/2012)